ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI
SAN DONATO MILANESE ODV
Deliberato dal Consiglio Direttivo il 28 maggio 2019
ART. 1
PREMESSA
L’Associazione Volontari Ospedalieri San Donato Milanese ODV (in sigla e di seguito A.V.O. San Donato Milanese ODV) svolge la propria attività presso le strutture socio-sanitarie previa stipulazione di regolare convenzione al fine di regolare i reciproci rapporti nel pieno rispetto dell’autonomia delle singole parti contraenti.
L’A.V.O. San Donato Milanese ODV espleterà la propria attività attraverso i suoi Volontari aggregati alla stessa e dalla medesima adeguatamente formati e coordinati.
L’A.V.O. San Donato Milanese ODV curerà direttamente o a mezzo delle strutture socio-sanitarie o dei Comuni interessati, l’assicurazione dei Volontari a norma di legge, pur restando chiaro il presupposto che tra i predetti Volontari e l’Associazione non sussiste alcun rapporto di lavoro, trattandosi di prestazioni libere e gratuite in base alle vigenti norme di legge sul Volontariato e dello Statuto dell’Associazione.
L’A.V.O. San Donato Milanese ODV è associata a Federavo e all’A.V.O. Regionale con sede a Milano e si impegna a seguire le norme organizzative suggerite dalla predetta Federazione.
ART. 2
AMMISSIONE IN A.V.O. SAN DONATO MILANESE ODV
Possono essere ammesse all’A.V.O. San Donato Milanese ODV le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età e non superino i 75 anni, che siano fisicamente e psicologicamente idonee all’attività da svolgere e che accettino lo Statuto ed il Regolamento di A.V.O. San Donato Milanese ODV.
Per i limiti di età inferiori o superiori a quelli sopraindicati, sarà necessaria la valutazione del Consiglio Direttivo che ne deciderà l’eventuale ammissione.
Non possono essere ammesse nell’Associazione persone che nella vita lavorativa svolgono attività affini a quelle effettuate gratuitamente dai volontari, che possano generare confusione e ledere il principio di gratuità di cui all’art. 4 dello Statuto. Coloro che hanno svolto professioni socio-sanitarie potranno essere accolti, dopo valutazione del Consiglio Direttivo, solo per attività che esulino dal servizio in corsia.
ART. 3
CORSI BASE E FORMAZIONE
Il Corso Base di formazione è indetto periodicamente dal Consiglio Direttivo, anche in conformità con le disposizioni di Federavo e A.V.O. Lombardia. Per l’ammissione al Corso Base è necessario sostenere un colloquio conoscitivo per verificare le attitudini dell’aspirante Volontario.
Il programma del corso dovrà prevedere:
- gli argomenti che saranno trattati e il nome dei Relatori
- la sede, i giorni e gli orari delle lezioni
Tra gli argomenti dovranno essere inclusi:
- Statuto e Regolamento di A.V.O. San Donato Milanese ODV, informazioni su Federavo e A.V.O. Lombardia;
- finalità e spirito dell’A.V.O.;
- deontologia e compiti del Volontario A.V.O.;
- nozioni sulla Relazione d’Aiuto, l’ascolto, motivazioni e aspettative;
- nozioni di igiene e profilassi.
Al termine del Corso Base verrà effettuato un incontro finale con l’aspirante Volontario per una verifica reciproca prima dell’inserimento in tirocinio.
Sono considerati importanti momenti formativi le riunioni di reparto (generalmente 5) alle quali tutti i Volontari sono tenuti a partecipare.
Oltre al Corso Base potrà essere predisposto un Piano annuale di Formazione e aggiornamento per costituire un supporto qualificato al Volontario per il servizio all’ammalato e per gli impegni associativi.
Verranno tenuti contatti con altre Istituzioni per iniziative di formazione e aggiornamento da realizzare con le stesse in modo da prevedere, in alcuni momenti, la partecipazione congiunta di Volontari e Operatori Sanitari.
Sarà favorita la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento per Volontari, Responsabili o per temi specialistici organizzati a livello regionale e/o in collaborazione con altre A.V.O., nonché corsi organizzati da CSV (Centro di Servizi per il Volontariato) o altre Istituzioni con scopi attinenti alla missione di A.V.O..
ART. 4
LUOGHI DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
I luoghi di esercizio dell’attività sono prevalentemente presso i Presidi sanitari e assistenziali convenzionati con A.V.O. San Donato Milanese ODV, compresi i relativi ambulatori, Day Hospital, servizi di Pronto Soccorso e accettazione, servizi diagnostici, centri di incontro ed ospedalizzazione domiciliare.
Gli ammessi ai luoghi di esercizio, dopo l’esito favorevole del colloquio conclusivo al termine del corso, svolgono la loro attività in qualità di Tirocinanti, affiancati da un Volontario esperto (Tutor), sotto il controllo di un Responsabile A.V.O.
Gli stessi operano sotto la loro propria responsabilità, osservando i turni di servizio prestabiliti e le previste norme di comportamento.
Al termine del periodo di tirocinio stabilito dal Consiglio Direttivo, che prevede non meno di 25 presenze in un anno, il Responsabile di Reparto predisporrà una relazione sull’idoneità del Tirocinante ai fini dell’ammissione o meno dello stesso a Volontario. Il periodo di tirocinio può essere prorogato dal Consiglio Direttivo per una più attenta valutazione.
Il Consiglio può ammettere ai luoghi di esercizio i Volontari provenienti da altre A.V.O. previo colloquio di verifica e parere scritto del Presidente dell’Associazione di provenienza.
I Volontari che per un periodo continuativo di un anno, o per ripetute assenze non dovute a motivi validamente giustificati, non prestano la loro regolare opera, decadono da Volontario di A.V.O. San Donato Milanese ODV.
ART. 5
ASSOCIATI
Possono essere nominati Associati, con giudizio discrezionale e insindacabile del Consiglio Direttivo, i Volontari che:
- siano stati ammessi alla qualifica di Volontari effettivi;
- abbiano inoltrato apposita domanda scritta di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo;
- si impegnino a rispettare con coerenza i principi e le finalità di A.V.O. San Donato Milanese ODV, come riportato nello Statuto e nel Regolamento;
- dichiarino la propria disponibilità ad un coinvolgimento nella vita associativa;
- dichiarino di non far parte di altre associazioni o gruppi di volontariato in contrasto o incompatibili con i principi e le attività dell’Associazione o che comunque possano portare diretto ed indiretto pregiudizio all’Associazione stessa;
- accettino di comunicare al Presidente di A.V.O. San Donato Milanese ODV, per iscritto, l’intenzione di candidarsi a cariche politiche o amministrative o altre cause di incompatibilità, al fine di ottenere l’aspettativa prevista al successivo art. 7.
Su proposta del Presidente o dei membri del Consiglio Direttivo, possono anche essere nominati Soci persone esterne all’Associazione che, pur non prestando attività di volontariato continuativa, condividano le finalità di A.V.O., si impegnino nello svolgimento di incarichi occasionali a favore dell’Associazione con meritevole profitto e/o che con le loro opere contribuiscano ad una fattiva crescita dell’Associazione stessa.
Per l’ammissione a Socio il Consiglio Direttivo decide con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
Coloro che hanno costituito l’Associazione hanno la qualifica di Fondatore: non sono tenuti al pagamento della quota sociale e hanno diritto di voto nell’Assemblea.
Agli Associati in servizio che decidono di intraprendere corsi di specializzazione in ambito socio-sanitario finalizzati ad un eventuale inserimento lavorativo nel settore, non sarà più possibile continuare l’attività di volontariato in corsia dal momento in cui effettuano il periodo di tirocinio pratico in una qualsiasi struttura ospedaliera o RSA, in quanto le due funzioni possono generare equivoci tra i due ruoli.
Gli Associati potranno continuare a prestare la loro opera all’interno dell’Associazione in ruoli già eventualmente ricoperti o in altre attività in ambito associativo.
ART. 6
PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO
Come previsto dall’art. 6 dello Statuto di A.V.O. San Donato Milanese ODV, si perde la qualifica di Associato:
- per dimissioni;
- per mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per determinazione del Consiglio Direttivo sulla base di violazione delle norme statutarie o regolamentarie o altro, che siano risultate nocive al prestigio o che abbiano arrecato intralci alla regolare attività dell’Associazione;
- per mancata attività, senza giustificato motivo, a favore dell’Associazione per almeno un anno o per ripetute assenze non dovute a motivi validamente giustificati.
Quanto sopra sarà attestato dal Consiglio Direttivo.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide in via definitiva.
In attesa della decisione, il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere il Socio da qualsiasi attività associativa.
ART. 7
ASPETTATIVA E DIMISSIONI
Il Consiglio Direttivo, accertata l’esigenza, può concedere agli Aderenti di A.V.O. un periodo di aspettativa sino a sei mesi, rinnovabili per una volta, per motivi di salute e per giustificati motivi familiari. Il periodo di aspettativa può essere prolungato per validi motivi dopo valutazione del Consiglio Direttivo.
Gli Aderenti all’A.V.O. debbono essere collocati in aspettativa nel caso di loro candidatura a cariche politiche e amministrative per tutta la durata della campagna elettorale e, ove eletti, per tutto il periodo in cui ricopriranno la carica.
Il collocamento in aspettativa deve essere effettuato anche per designazione a incarichi amministrativi pubblici.
L’aspettativa non interrompe l’appartenenza all’associazione pertanto la quota associativa è comunque dovuta.
Nel caso in cui l’Associato all’A.V.O. voglia rassegnare le dimissioni, deve avvisare il proprio Responsabile di reparto e inviare comunicazione scritta al Presidente dell’Associazione. L’Aderente dovrà inoltre riconsegnare il tesserino e la spilla AVO ed eventuali chiavi in suo possesso.
In caso di rientro in Associazione l’Aderente dovrà sostenere un colloquio che valuterà l’eventuale necessità di un temporaneo affiancamento per la ripresa del servizio in reparto.
ART. 8
VOLONTARI EMERITI – AMICI DELL’AVO
Possono essere nominati “Volontari Emeriti” i Soci che non possono più svolgere il servizio per impedimenti di diversa natura, ma che comunque desiderano essere legati all’Associazione. I Volontari Emeriti non hanno diritto di voto, ma possono prendere parte attiva nell’Associazione con incarichi gratuiti, in Commissioni di studio, Gruppi di lavoro o con altri compiti che il Consiglio Direttivo riterrà di conferire.
Il Consiglio Direttivo può nominare “Amici dell’A.V.O. San Donato Milanese ODV” persone che, pur non rivestendo la qualifica di Soci e non prestando attività di volontariato, sono particolarmente vicine all’Associazione, ne condividono le finalità e ne sostengono l’azione con contributi volontari e con collaborazioni anche professionali gratuite. Gli Amici dell’A.V.O. San Donato Milanese ODV possono ricevere dal Consiglio Direttivo incarichi gratuiti, ma non hanno diritto di voto.
ART. 9
RICONOSCIMENTI
L’Associazione può conferire attestati di riconoscimento ai suoi Aderenti o a esterni per particolari benemerenze o attaccamento all’Associazione stessa. Caso tipico, per esempio, possono essere targhe conferite in occasione del compimento di 10-20-25-30 anni di servizio e oltre, svolti dagli Associati con particolare assiduità e impegno.
I criteri, la tipologia e le occasioni con cui e in cui dare tali conferimenti vengono definiti dal Consiglio Direttivo.
ART. 10
GRATUITÀ DEL SERVIZIO
Caratteristica fondamentale del servizio di volontariato è la GRATUITÀ.
Nessun Volontario pertanto può accettare offerte di denaro o regali da ricoverati o loro familiari, anche se destinati all’Associazione.
In considerazione però che non si può vietare ad un cittadino di contribuire a sostenere un’iniziativa di Volontariato come A.V.O., solo l’Associazione può accettare eventuali offerte da pazienti o loro familiari dopo la dimissione dall’Ospedale o Istituto di ricovero. Le eventuali offerte, mai sollecitate, debbono essere versate tramite bonifico sul c/c bancario o postale di A.V.O. San Donato Milanese ODV, le cui coordinate saranno reperibili presso la Segreteria dell’Associazione oppure sul sito Internet.
ART. 11
NORME COMPORTAMENTALI DEL VOLONTARIO
II servizio assistenziale deve essere svolto, sin dal periodo di tirocinio, con spirito di umiltà.
A tal fine dovrà essere evitato qualsiasi atto di esibizionismo, sia culturale che sociale e l’abbigliamento deve essere sempre sobrio e consono ad una struttura sanitaria. Va fatto comunque obbligo di indossare il camice nello svolgimento del servizio (salvo casi particolari deliberati dal Consiglio Direttivo) ed è fatto divieto di utilizzarlo al di fuori del servizio stesso.
La comprensione, la cortesia, la professionalità e lo spirito di fratellanza verso chi si assiste, verso i colleghi e verso il personale dipendente dei Presidi debbono caratterizzare l’attività del Volontario.
Nessun Associato di A.V.O. San Donato Milanese ODV potrà usufruire, in detta sua qualità, di benefici per sé, per i congiunti o amici da parte delle strutture sanitarie o assistenziali o da ricoverati in atto o dimessi.
ART. 12
COPERTURA ASSICURATIVA
L’Associazione curerà per i propri Aderenti che prestano attività di Volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla normativa vigente.
La copertura assicurativa è pertanto limitata ai compiti e alle attività svolte dal Volontario nel rigoroso rispetto dei limiti istituzionali delle finalità A.V.O. e delle mansioni esercitate. In particolare, per le attività svolte ordinariamente in ospedale, è assolutamente proibita ogni sostituzione, da parte del Volontario, dei compiti/attività proprie del personale sanitario e degli operatori socio-sanitari.
Sempre ai fini assicurativi è importante che la presenza del Volontario presso i luoghi di esercizio dell’attività sia attestata dalla sua firma apposta nell’apposito registro presenze all’inizio di ogni turno.
Al Volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell’Associazione per danni o responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di Volontario, né il rimborso di franchigie eventualmente previste dalla compagnia assicurativa.
ART. 13
QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa fissata dall’Assemblea è annuale e non è rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di Aderente. Va corrisposta entro la fine del mese di marzo dell’anno in corso.
I Soci non in regola con i pagamenti delle quote associative non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea, essere elettori o essere eletti a cariche sociali.
ART. 14
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta all’anno ed in via straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario oppure qualora la maggioranza del Consiglio Direttivo ne faccia richiesta motivata.
La convocazione in seduta straordinaria può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla comunicazione.
La comunicazione di convocazione deve essere effettuata almeno 15 giorni prima e deve contenere la data della prima e seconda convocazione, la sede della riunione e l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La seconda riunione non può essere fissata nel medesimo giorno della prima.
Per quanto concerne la validità di costituzione dell’Assemblea, delle deliberazioni e dei compiti, valgono le disposizioni di cui all’art. 9 dello Statuto.
Allorché è previsto il rinnovo degli Organi Sociali, l’Assemblea eleggerà a maggioranza tre (3) scrutatori che non siano candidati o ricoprano cariche elettive nell’Associazione.
L’elezione a cariche sociali si svolge con votazione segreta e, a votazione ultimata, gli scrutatori procederanno allo spoglio delle schede e redigeranno apposito verbale contenente le risultanze. Detto verbale, debitamente sottoscritto da tutti gli scrutatori, dovrà essere consegnato al Presidente dell’Assemblea il quale, accertatene la regolarità, lo sottoscriverà e proclamerà gli eletti, tenendo presente che, in caso di parità di voti, dovrà essere eletto il più anziano di iscrizione all’Associazione e a parità di quest’ultima, al più anziano di età.
Nelle approvazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
In sede di Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto ad intervenire.
ART. 15
MODALITÀ PER L’ELEZIONE A CARICHE SOCIALI
L’elezione dei componenti degli Organi Sociali avviene mediante presentazione ai Soci di una lista per ciascun Organo da rinnovare o integrare, con i nomi dei candidati che hanno dato la loro disponibilità a ricoprire l’incarico, se eletti. Detta lista dovrà essere anticipata ai Soci prima dell’Assemblea e il Consiglio Direttivo avrà la facoltà di definire un regolamento elettorale volto a rendere efficiente e trasparente il processo di candidatura agli Organi associativi.
La lista per ciascun Organo Sociale, con i candidati in ordine alfabetico, viene presentata all’Assemblea e ogni candidato è tenuto a fare una breve auto-presentazione.
È fatto divieto candidarsi, o far parte contemporaneamente in più Organi Sociali.
ART. 16
INCOMPATIBILITÀ
Non possono far parte del Consiglio Direttivo parenti o affini.
I componenti del Consiglio Direttivo non devono essere parenti o affini di componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti.
I Componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere, in seno a ciascun Collegio, parenti o affini.
ART. 17
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Per quanto concerne la composizione, i compiti e la periodicità delle riunioni, valgono le norme di cui all’art. 10 dello Statuto.
L’avviso di convocazione deve pervenire ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della riunione con il relativo ordine del giorno e gli argomenti da trattare, compresi quelli presentati dai Consiglieri.
In caso di comprovata urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, anche telefonicamente, almeno due (2) giorni prima.
In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano.
In caso di assenza del Segretario, le funzioni sono svolte dal Consigliere nominato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo, cui compete la gestione dell’Associazione, delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti e a scrutinio segreto se riguarda persone.
Tutti i Consiglieri, assieme al Presidente e al Segretario, sono personalmente e solidalmente responsabili dì fronte all’Assemblea dei Soci, all’Autorità giudiziaria e nei confronti di terzi direttamente interessati. La responsabilità non sussiste nei confronti dei Consiglieri assenti o, che presenti, abbiano dichiarato a verbale, e sottoscritto, il proprio motivato dissenso ed incondizionata dissociazione.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, persone esterne all’Associazione, in forma consultiva.
ART. 18
VERBALI DI RIUNIONE
II Segretario redige il verbale di Assemblea, di Consiglio o di altra riunione, curandone la trascrizione negli appositi registri o la numerazione progressiva e provvedendo per la conservazione in archivio.
I verbali sono firmati anche dal Presidente della riunione. Ogni Consigliere, il Consiglio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti hanno diritto di prendere visione dei verbali ai fini dell’espletamento delle rispettive funzioni istituzionali.
ART. 19
IL PRESIDENTE
Il Presidente, che è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza qualificata di voti. La carica ha durata di 3 anni e può essere rinnovata non più di una volta consecutivamente.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione ed è responsabile del regolare funzionamento della stessa.
Il Presidente firma gli atti ufficiali, promuove opportune iniziative per l’incremento dell’attività associativa e, in casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento di competenza del Consiglio, sottoponendolo a ratifica nella prima riunione successiva.
Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.
ART. 20
IL SEGRETARIO E IL TESORIERE
I compiti del Segretario e del Tesoriere sono determinati dall’art. 16 dello Statuto.
Il Tesoriere, inoltre, anche con la collaborazione di altri Soci, provvede al tesseramento e alla tenuta dell’inventario dei beni mobili ed immobili nei modi e forme di legge.
ART. 21
I CONSIGLIERI
I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio, alla formazione delle decisioni collegiali curando che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività della Associazione.
Ai singoli Consiglieri non è attribuita alcuna funzione autonoma operativa né di legale rappresentanza dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può conferire ai singoli Consiglieri incarichi esecutivi temporanei che non comportino impegni per l’Associazione.
Il Presidente, in caso di sua impossibilità o di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ai Consiglieri l’incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il Volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.
ART. 22
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
È composto (se previsto) da tre membri ed elegge fra essi il Presidente.
Provvede al controllo dei conti dell’Associazione e riferisce annualmente all’Assemblea.
Esercita i poteri e le funzioni previsti dagli art. 2403 e segg. del Codice Civile.
ART. 23
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
È composto da tre membri ed elegge fra essi il Presidente.
È incaricato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea dei Soci delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull’esclusione, per gravi motivi, del Socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi dell’art. 6 del presente Regolamento.
Il Collegio giudica “ex bono et aequo” senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile.
ART. 24
CARICHE SOCIALI
Le cariche sociali hanno la durata di tre (3) anni, sono rinnovabili e sono gratuite. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai Volontari.
Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, questi sarà sostituito con il primo dei non eletti o per cooptazione.
Il nuovo membro scadrà dalla carica con la scadenza degli altri componenti.
La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Direttivo e meno di due per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri: in questi casi si dovrà procedere alla nomina dell’intero organo.
Le cariche sociali possono essere revocate ancora prima della scadenza, con deliberazione motivata, dallo stesso Organo che ha provveduto alla nomina.
ART. 25
RESPONSABILI DI REPARTO
I Responsabili di Reparto sono nominati dal Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni, rinnovabili.
Possono essere nominati in tale ruolo i Soci con almeno un anno di anzianità e come tale avere un minimo di 50 presenze.
È compito dei Responsabili di Reparto nominare, previa consultazione con il Consiglio Direttivo, uno o due Vice Responsabili che li aiutino nei loro compiti, che possano essere coinvolti nella conduzione del reparto, formati e preparati per assumere futuri incarichi nell’Associazione.
ART. 26
COMMISSIONI DI STUDIO E GRUPPI DI LAVORO
Il Consiglio può costituire gruppi di lavoro e commissioni di studio, anche con componenti esterni all’Associazione, per l’attuazione degli scopi e obiettivi istituzionali, nominando i rispettivi Presidenti.
Le commissioni di studio e i gruppi di lavoro hanno funzione consultiva e riferiscono al Consiglio Direttivo.
ART. 27
INCARICHI
Gli incarichi in seno all’A.V.O. San Donato Milanese ODV, anche per i non Soci, sono a termine e sono conferiti dal Consiglio Direttivo che può revocarli ancor prima della scadenza, con deliberazione motivata.
Gli incarichi sono considerati quali prestazioni volontarie e pertanto sono gratuiti.
ART. 28
ATTIVITÀ PROMOZIONALE
II Consiglio Direttivo può affidare ad un gruppo di lavoro lo studio per la programmazione di mezzi e sistemi più idonei per far conoscere alla cittadinanza gli scopi dell’A.V.O. San Donato Milanese ODV, per diffondere l’iniziativa e per sollecitare nuove adesioni.
Il Consiglio Direttivo approverà al riguardo un programma operativo la cui esecuzione sarà coordinata dalla Segreteria, o da un Consigliere all’uopo incaricato, al fine di avere la garanzia che quanto pubblicato e distribuito come informazione sia coerente con i fini istituzionali dell’A.V.O..
ART. 29
PUBBLICAZIONI
Qualora l’A.V.O. San Donato Milanese ODV dovesse pervenire nella determinazione di dar corso a pubblicazioni, il Consiglio Direttivo dovrà attenersi a tutte le norme di legge in materia e nominare un Direttore Responsabile, riservando sempre al Consiglio Direttivo o a un Consigliere delegato, il preventivo benestare sulla materia da trattare, sui singoli articoli e notizie da pubblicarsi e sull’incidenza della relativa spesa da sostenere.
ART. 30
CONTABILITÀ
Le spese relative all’attività dell’Associazione sono deliberate, previo accertamento della effettiva disponibilità, dal Consiglio Direttivo e, se non in linea con il preventivo, comportano delibera di assestamento.
Le entrate e le uscite debbono essere sempre registrate a cura del Tesoriere e documentate da validi e specifici documenti giustificativi.
I Revisori dei Conti possono prendere visione degli atti contabili in qualsiasi momento.
Per quanto non contemplato, si rimanda all’art. 20 dello Statuto.
ART. 31
RAPPORTI CON FEDERAVO E AVO LOMBARDIA
L’A.V.O. San Donato Milanese ODV, nel rispetto della propria autonomia giuridica e operativa, è tenuta ad uniformarsi alle norme statutarie e regolamentari di Federavo e A.V.O. Lombardia, specie per quanto concerne lo spirito etico e l’organizzazione e a far proprie, se possibile, le istruzioni dalle medesime impartite e tendenti a rendere sempre più significativa e omogenea l’attività delle A.V.O. associate esistenti in Italia.
L’A.V.O. San Donato Milanese ODV, compatibilmente con le possibilità ed impegni, sarà presente ai convegni, riunioni e assemblee indette da Federavo o da A.V.O. Lombardia. In tali convegni, riunioni e assemblee gli interventi ufficiali saranno effettuati dal Presidente o suo delegato. In occasione della convocazione annuale dell’Assemblea Federavo o dei Convegni Federavo, il Presidente o un suo delegato, è tenuto a partecipare e le spese sono a carico dell’Associazione.
ART. 32
RAPPORTI CON IL PRESIDENTE REGIONALE FEDERAVO
I rapporti con il Presidente Regionale Federavo, anche in ragione della stretta connessione operativa, dovranno essere di massima collaborazione e nel rispetto reciproco delle funzioni.
ART. 33
RAPPORTI CON LE AUTORITÀ CIVILI E RELIGIOSE
I rapporti con le Autorità civili e religiose locali saranno tenuti dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un Consigliere delegato e saranno ispirati alla massima cordialità e collaborazione, fermo restando l’irrinunciabile principio all’autonomia di A.V.O. San Donato Milanese ODV.
I rapporti con le Autorità Regionali sono tenuti dal Delegato Regionale. I rapporti con le Autorità Ministeriali sono tenuti dal Presidente della Federavo.
ART. 34
RAPPORTI CON ALTRE ASSOCIAZIONI E MOVIMENTI
I rapporti con altre Associazioni, Movimenti o Gruppi di volontariato, impostati nello spirito della massima collaborazione e nel rispetto della reciproca autonomia organizzativa e funzionale, saranno tenuti dal Presidente o da un suo delegato.
L’A.V.O. San Donato Milanese ODV non potrà aderire ad altre Federazioni o Movimenti o sottostare a coordinamenti nel cui vertice non sia rappresentata Federavo e/o A.V.O. Lombardia, se non con preventivo assenso delle medesime.
ART. 35
NORMA DI RINVIO
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di integrare, con atto deliberante a maggioranza qualificata e salvo ratifica dell’Assemblea dei Soci, le norme operative del presente Regolamento, nei limiti dello Statuto, nell’interesse di un sempre migliore funzionamento del Volontariato.